Art. 99.
(Interventi di agevolazione all'inserimento lavorativo e sociale).

      1. A richiesta dell'interessato, quando, a causa di una sentenza o di altro provvedimento del giudice penale, una norma di legge preclude allo stesso interessato l'iscrizione in un registro o in un albo professionale o la ammissione a un provvedimento autorizzativo, dai quali deriva la possibilità di svolgere una attività lavorativa o comunque utile al suo reinserimento sociale, il magistrato di sorveglianza esprime il proprio nulla osta a che l'ente o l'organo competente possa provvedere nel merito nonostante la preclusione prevista dalla legge.
      2. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza di cui al comma 1 è adottato con decreto motivato previa verifica, a cura del centro di servizio sociale per adulti e, ove occorra, anche degli organi di polizia, della situazione e condotta attuali del richiedente e della utilità dell'intervento richiesto al fine del suo inserimento lavorativo e sociale.

 

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      3. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato all'ente o all'organo di cui al comma 2.
      4. Nel provvedere ai sensi del presente articolo, il magistrato di sorveglianza tiene principalmente conto dell'esito della esecuzione della pena, in particolare se il richiedente ha fruito di misure alternative o di altri benefìci penitenziari.