1. A richiesta dell'interessato, quando, a causa di una sentenza o di altro provvedimento del giudice penale, una norma di legge preclude allo stesso interessato l'iscrizione in un registro o in un albo professionale o la ammissione a un provvedimento autorizzativo, dai quali deriva la possibilità di svolgere una attività lavorativa o comunque utile al suo reinserimento sociale, il magistrato di sorveglianza esprime il proprio nulla osta a che l'ente o l'organo competente possa provvedere nel merito nonostante la preclusione prevista dalla legge.
2. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza di cui al comma 1 è adottato con decreto motivato previa verifica, a cura del centro di servizio sociale per adulti e, ove occorra, anche degli organi di polizia, della situazione e condotta attuali del richiedente e della utilità dell'intervento richiesto al fine del suo inserimento lavorativo e sociale.